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            VOLONTARI

CON RIMBORSI SPESE FORFAIT 

CONVERTITO IN LEGGE IL D.LGS. RELATIVO 

Il 29 luglio 2024 è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 nel quale il legislatore introduceva un nuovo regime per la trattazione dei rimborsi spesi ai volontari portandolo a regime forfettario. Prima di analizzare i punti fondamentali della Legge nelle righe a seguire, vi consigliamo di leggere il testo che troverete in calce al presente articolo alla voce "clicca qui per leggere il testo della Legge" . I volontari per la quale sarà possibile utilizzare il rimborso forfettario devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. devono essere volontari tesserati per la federazione di riferimento (LND- FIGC nel nostro caso) o volontari non tesserati ( in tal caso ricordarsi di assicurarli rct)

2. devono svolgere attività di volontariato strettamente correlata all'attività sportiva riconosciuta dalla Federazione 

Dalla Legge di conversione, tutte le Federazioni e gli Enti di promozione dovranno emanare un elenco delle attività di volontariato per le quali sarà possibile utilizzare il rimborso spese forfettario e le voci di spesa ammesse in tale rimborso.

Cosa dovrà fare l'Associazione Sportiva ? Per la prima volta rispetto alla scorsa stagione, anche i volontari che ricevono questi rimborsi dovranno essere inseriti nel RASD in apposita sezione ( presente dall'11 novembre 2024  nel RASD) entro il mese successivo alla fine del trimestre ove hanno iniziato l'attività. Facciamo un esempio: l'A.C. Calcio Milano ha tesserato il calciatore Mario come volontario nel mese di luglio, conseguentemente si dovrà prevedere entro ottobre al suo inserimento nel RASD in apposita sezione e dovrà essere inserito il nominativo e l'importo corrisposto. Attenzione: il Rasd ne darà immediata comunicazione a tutto il mondo della pubblica amministrazione e, soprattutto, all'ispettorato del lavoro per quanto di competenza.

Altri due punti fondamentali che caratterizzano i volontari a forfait sono:

1. l'importo corrisposto non è un reddito ma un mero rimborso spese (quindi non vanno fatte le CU e non verrà inserito, ad esempio, nella certificazione ISEE)

2. concorrono al superamento della soglia dei 5.000,00 e dei 15.000,00

Questa significa che questi rimborsi spese si dovranno essere tenuti in considerazione per il calcolo del superamento delle soglie. 

Vediamo in pratica cosa si dovrà fare per gestire questo nuovo trattamento fiscale:

1. Il tesseramento tornerà ad essere un tesseramento da volontario.

2. Inserimento nella sessione "volontari" del Rasd

3. Farsi sottoscrivere dal volontario  autocertificazione per l'ammontare delle spese sostenute mensilmente in forma totalitaria e non analitica, utilizzare metodi di pagamento tracciabili. 

Alla luce di quanto variato, si evidenziano alcune criticità della norma: primariamente che tutte le associazioni sportive dovranno utilizzare il RASD mentre nella scorsa stagione sportiva non avveniva ma soprattutto che, concorrendo alla formazione della soglia dei 5.000,00, per tutte le figure che gravitano in associazione si dovrà raccogliere l'autocertificazione dei compensi o dei rimborsi spese ricevuti in ambito sportivo per verificare quando il soggetto supererà la soglia dei 5.000,00 ad anno fiscale. In sostanza, se il nostro mondo non avesse sottoscritto gli accordi collettivi, verrebbe da sottolineare come tra un co.co.co sportivo e un volontario sportivo a livello di gestione, poco è variato. Sicuramente per quelle Associazioni che riporteranno i calciatori e gli allenatori al volontariato gioverà non essere più assoggettate alle regole degli accordi sindacali di categoria (pagamento malattia etc etc).

A supporto del vostro lavoro, in home page alla sessione "doc fac simile", troverete una bozza della DICHIARAZIONE DI VOLONTARIATO e la relativa AUTOCERTIFICAZIONE delle spese sostenute che ricordiamo potrà essere utilizzata per tutti i tesserati per i quali il sistema di tesseramento non fornisce direttamente la dichiarazione (no calciatori e no allenatori con patentino)

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DELLA LEGGE

. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno
dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese
sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400
euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal
CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché ((questi ultimi individuino, con proprie
deliberazioni, le)) tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa
modalità di rimborso. ((Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi
che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a
ciascuno)) attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione
del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni
sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La
suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui
all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice
dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di
riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma
8-bis ((,)) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti
previsti dall'articolo 36, comma 6.»


PRONTA LA BOZZA CO.CO.CO. SPORTIVO STAGIONE 2024/2025

Apre il caldo periodo dei tesseramenti e con questo anche la scelta di poter configurare i propri tesserati come volontari o collaboratori sportivi. In attesa che il Decreto Legge che contiene il ritorno a 400,00 euro mensili a forfait per la figura dei volontari sportivi venga definitivamente convertito entro il 30 luglio p.v. , abbiamo preparato la bozza dei contratti di collaborazione sportiva per la stagione 2024/2025 per aiutare le associazioni/società sportive a districarsi in questo complicato impianto normativo. Questa bozza contrattuale potrà essere utilizzata per tutte le figure ricomprese nel DPCM consultabile al seguente link https://www.sport.governo.it/media/occfkmdp/elenco-complessivo-mansioni-1-e-2-decreto.pdf

(dirigenti accompagnatori, dirigenti allenatori, dirigenti addetti all'arbitro etc. etc. etc. )

Potrete scaricare la relativa bozza  nella sezione "doc fac simile" presente in home page. 

CANDIDATURA PER IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - LND FIGC 

GUARDA LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

GUARDA IL VIDEO PROIETTATO

GUARDA LE SLIDE PROIETTATE

GUARDA LE FOTO DELLA CONFERENZA


GUARDA GLI INTERVENTI DEI PRIMI CANDIDATI

Massimiliano Camero 

Francesca Bonfogo

Marco Di Stasio 


RIFORMA DELLO SPORT 

PUBBLICATE FAQ DEL DIPARTIMENTO SPORT

Il 19 marzo 2024 sono state pubblicate dal Dipartimento per lo Sport una serie di risposte a quesiti che le Associazioni/ Società sportive hanno posto. Nella nota finale, lo stesso Dipartimento chiarisce che sarà prossimamente disponibile in apposita sezione del Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD) il Libro Unico del Lavoro (LUL). Pubblichiamo il documento ufficiale.


IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE RASD:

SEZIONE UNIEMENS DISPONIBILE DAL 20.01.24  

 

 E'  stato  implementato il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) con la funzione UNIEMENS non del tutto ancora operativa. 

Chi dovrà INVIARE le denunce Uniemens obbligatorie ? Tutti i datori di lavoro (asd/ssd) di lavoratori sportivi titolari di un co.co.co  che hanno già superato tra luglio 2023 e dicembre 2023 la soglia di esenzione contributiva di 5.000,00 versando, pertanto, già i relativi contributi tramite F24 generato attraverso la sessione "compensi" e "F24" .

Il flusso UNIEMENS, attualmente,  è un adempimento che NON VA espletato per i datori di lavoro (asd/ssd) di lavoratori sportivi che non hanno superato  o non supereranno la soglia di franchigia dei 5.000,00 euro annui (base di calcolo anno solare )

A cosa serve Uniemens? A fornire tutti quei dati relativi alla parte contributiva eccedente la soglia di 5.000,00 euro nonché ricondurre il contributo versato tramite f24 al lavoratore

Attualmente è possibile  impostare la procedura di creazione UNIEMENS che vi alleghiamo in slide per favorire la comprensione della stessa visivamente. 

Come devo procedere?

 Compilare il Rasd (Registro attività sportive dilettantistiche )  avendo cura di seguire tutti i passaggi necessari come riportato nelle slide allegate in calce :

- inserire tutti i compensi dei lavoratori sportivi co.co.co il cui compenso eccede la soglia di 5.000,00  alla voce compensi (non vige obbligo di registrazione per i compensi sotto soglia di  5.000,00 annui per i quali non si è provveduto a versare la parte contributiva  lo strumento "compensi" è finalizzato alla creazione dell'F24 di pagamento contributi ed alla generazione del relativo UNIEMENS) 

- inserire "sede lavoro" e "delegato" come indicato nelle slide

- generare Uniemens

- verificare Uniemens con programma Inps 

2.Scaricare il software di Inps che occorrerà  per verificare la corretta elaborazione di Uniemens al seguente link:

3. Compilare, se non ancora fatto, la sessione "COMPENSI" del RASD inserendo i pagamenti dei compensi dei calciatori che hanno superato la soglia dei 5.000,00 dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024. 

Se non ancora espletato: creare il relativo F24 di pagamento e adempiere al pagamento dei contributi considerando, purtroppo, che i versamenti dei contributi relativi alle prestazioni di dicembre 2023 erano da versare entro il 16 gennaio 2024 non essendo più in periodo di proroga. Abituatevi quindi a versare i contributi, quando dovuti (superata soglia 5.000,00), entro il 16 del mese successivo alla prestazione resa dal lavoratore sportivo ed a produrre il relativo Uniemens.

Non dimenticate la possibilità di prenotare  una sessione in call dedicata proprio a questo alla voce "prenota sessione di supporto" già fruibile in home page.



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